Articolo abrogato dall’art. 18, comma 1, della L.R. 28/12/2011, n. 36, così recitava:

“1. La lettera xx) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16 giugno 2005, n. 13 (Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi. Abrogazione dei regolamenti regionali 28 marzo 1994, n. 2 e 5 dicembre 1995, n. 8), è sostituita dalla seguente:

"xx) servizi di mensa scolastica ed universitaria e per il personale dei Vigili del fuoco;".”

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