N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 13, comma 1, della L.R. 30/05/2022, n. 7, così recitava:

“Art. 18 - (Modificazioni alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 13)

1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 13 (Disposizioni per l’avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici), è sostituito dal seguente:

«1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), al finanziamento del programma pluriennale degli interventi si provvede:

a) mediante risorse di finanza regionale, in relazione alla rilevanza regionale delle finalità degli interventi previsti;

b) mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.».

2. Il comma 7 dell’articolo 9 della l.r. 13/2008 è sostituito dal seguente:

«7. A decorrere dall’anno 2011 e fino all’anno 2015, l’onere di cui al comma 1 può essere finanziato mediante il ricorso ai prestiti autorizzati ai sensi dell’articolo 8.».”

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