Articolo abrogato dalla L.R. del 23/12/2011 n.18. L’articolo 41 così recitava: “1. Quando non diversamente specificato, il finanziamento per lo svolgimento delle funzioni conferite agli enti competenti per territorio, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge, è assicurato:

a) per le funzioni di competenza delle Comunità montane, con gli stanziamenti previsti nel Fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione alle Comunità montane, istituito con legge regionale 9 marzo 2000, n. 19 e allocato nella unità previsionale di base 7.1.002 denominata "Gestione del patrimonio agro-forestale e bonifica montana" del bilancio regionale di previsione 2001;

b) per le funzioni di competenza dei Comuni, con gli stanziamenti disponibili per le spese per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione ai Comuni non appartenenti ad alcuna Comunità montana, nella unità previsionale di base 7.1.002 denominata "Gestione del Patrimonio agro-forestale e bonifica montana" del bilancio di previsione 2001, la cui ripartizione è effettuata con i criteri previsti per il riparto del fondo di cui alla lett. a).”

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