Articolo abrogato dalla L.R. del 05/10/2012 n. 15. L’articolo 16 così recitava: “Art. 16 - Osservatorio della condizione abitativa. - 1. La Direzione regionale Ambiente, territorio e infrastrutture, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), assicura la funzione di Osservatorio della condizione abitativa, con il compito di monitorare:

a) il livello del fabbisogno abitativo, anche in relazione alla popolazione regionale, con particolare riferimento a quello espresso dalle categorie sociali più deboli, quali anziani, portatori di handicap e immigrati;

b) l'utenza del patrimonio abitativo pubblico od assistito da contributi pubblici;

c) la consistenza del patrimonio pubblico ed il suo grado di efficienza;

d) la redditività di tale patrimonio;

e) l'efficacia delle iniziative intraprese, utilizzando tutte le opportunità offerte dalla normativa vigente;

f) l'andamento del mercato immobiliare, attivando collaborazioni con le associazioni degli operatori.

2. La struttura con compiti di Osservatorio regionale si raccorda con l'Osservatorio nazionale, fornendo a questo i dati di sintesi della situazione in Umbria e fruendo degli analoghi dati regionali e/o nazionali per operare raffronti ed elaborare statistiche.

3. L'ATER regionale concorre secondo le direttive della Giunta regionale, alla formazione ed implementazione dell'Osservatorio della condizione abitativa, fornendo i dati riguardanti il patrimonio immobiliare, l'utenza nonché i relativi aspetti finanziari.

4. L'ATER regionale può accedere alla banca dati dell'Osservatorio, al fine di acquisire informazioni di carattere generale che hanno interesse per l'attività dell'Azienda.”

Dalla redazione