Articolo abrogato dalla L.R. del 12/07/2013 n. 13. L’articolo 8 così recitava: “Art. 8 - (Integrazione alla l.r. 18/2006) - 1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 18/2006, è inserito il seguente:

“Art. 7 bis - (Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata)

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata, di seguito “Comitato di coordinamento”, composto dagli Assessori regionali competenti e dal Presidente di Sviluppumbria S.p.A., nonché da diciotto membri designati:

a) sette dal Consiglio delle Autonomie locali di cui cinque in rappresentanza dei comuni;

b) quattro dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore del turismo;

c) quattro, congiuntamente, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’industria e del commercio e servizi;

d) due dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia e Terni;

e) uno, congiuntamente, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Le rappresentanze di cui al comma 1, lettere b), c) ed e) sono individuate sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale con proprio atto.

3. Qualora le designazioni non pervengano in tempo utile, l’organo competente provvede a nominare i componenti già designati. In tal caso il Comitato di coordinamento opera ad ogni effetto come se fosse costituito solo dai soggetti nominati. L’organo è integrato con le designazioni successivamente pervenute.

4. Il Comitato di coordinamento è nominato dal Presidente della Giunta regionale e resta in carica per cinque anni e comunque non oltre la durata della legislatura.

5. Il Comitato di coordinamento:

a) esprime parere obbligatorio sul Piano annuale di attività di cui all’articolo 5 bis;

b) promuove iniziative, progetti, indagini e studi relativi alla materia turismo e promozione turistica e integrata;

c) supporta la Regione nelle funzioni di indirizzo e coordinamento della attività di valorizzazione delle risorse turistiche territoriali di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a).

6. L’Assessore regionale in materia di turismo e promozione presiede e convoca il Comitato di coordinamento.

7. Il Comitato di coordinamento adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. Le attività di segreteria e di supporto tecnico vengono esercitate dal Servizio regionale competente in materia di turismo.

8. Ai componenti del Comitato di coordinamento non spetta alcun compenso.”.”

Dalla redazione