Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
2. L'Area naturale protetta è sottoposta alla disciplina di tutela paesistica, di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Fino all'entrata in vigore del piano dell'area naturale protetta sono comunque vietati su tutto il territorio perimetrato:
- l'attività venatoria, salvo le eccezioni previste al comma 6 dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- il transito di mezzi motorizzati fuori dai centri storici, dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti alla attività agro - silvo - pastorale;
- l'apertura di nuove cave;
- la costruzione di recinzioni su zona agricola, salvo quelle accessorie per l'attività agro - silvo - pastorale e per la sicurezza degli impianti tecnologici;
- la pesca nelle aree delimitate come zona 1 ai sensi dell'art. 7, comma 1, punto a);
- l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, della segnaletica stradale e di quella specifica per l'area naturale protetta nelle aree delimitate come zona 1, ad esclusione dei centri abitati.
4. Fino all'entrata in vigore del piano dell'Area naturale protetta sono sottoposte ad autorizzazione concessa dalla Giunta regionale:
- le proposte di variante agli strumenti urbanistici;
- le varianti e gli adeguamenti di progetti generali di valorizzazione e recupero ambientale dell'area protetta, previsti da leggi nazionali e regionali;
- tracciati stradali, ferroviari, filoviari, gli impianti a fune e le aviosuperfici;
- le opere fluviali;
- le opere tecnologiche: elettrodotti, gasdotti, captazioni idriche, acquedotti, depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili;
- le opere di rilevante trasformazione e bonifica agraria;
- i piani forestali e le nuove piste forestali;
- le discariche;
- i nuovi bacini idrici e le centraline idroelettriche.
5. Fino all'entrata in vigore del piano dell'Area naturale protetta, la Giunta regionale verifica la corrispondenza degli investimenti pubblici, nell'area considerata, ai principi ed agli indirizzi contenuti nel piano stesso e coordina la vigilanza ed il controllo sul rispetto delle misure provvisorie di salvaguardia, che sono affidati agli enti locali nel cui territorio è compresa l'Area naturale protetta.”
Dalla redazione
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Fisco e Previdenza
Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura
- Emanuela Greco
- Edilizia e immobili
Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte
- Redazione Legislazione Tecnica
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
19/12/2024
- Revisione prezzi in libertà da Italia Oggi
- Reverse charge sotto condizione da Italia Oggi
- Stop alle caldaie a gas dal 2025 da Italia Oggi
- Iva, così il Superbonus abbatte l’evasione da Italia Oggi
- Manovra, i revisori non lasciano ma raddoppiano. Verificheranno l’utilizzo dei fondi pubblici da Italia Oggi
- Ai professionisti il compito di relazionare che l’utilizzo dei contributi rispetti le finalità per cui sono concessi da Italia Oggi