Articolo abrogato dalla L.R. del 12/07/2013 n. 13. L’articolo 129 così recitava: “Art. 129 - (Integrazione all’articolo 60) - 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 60 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) è inserito il seguente:

“1-bis. In caso di realizzazione di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere attraverso l’utilizzazione di edifici esistenti già destinati a residenza e legittimati ai sensi dell’articolo 22, comma 1 del r.r. 9/2008, le superfici dei locali e le altezze minime interne degli stessi di cui alle tabelle “N” ed “O”, nonché i rapporti aeroilluminanti dei locali medesimi possono essere confermati in base alla misure previste negli edifici esistenti.”.”

Dalla redazione