Articolo abrogato dall’art. 52, comma 1, della L.R. 25/11/2016, n. 14, così recitava:

“Art. 3 - Bilancio di genere

1. La Regione promuove l'adozione del Bilancio di genere, allegato al bilancio di previsione, quale strumento di monitoraggio e di valutazione dell'impatto delle politiche regionali sulla componente femminile e orienta la propria attività tenendo conto della diversa ricaduta su donne e uomini.”

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