Articolo abrogato dall’art. 52, comma 1, della L.R. 25/11/2016, n. 14, così recitava:

“Art. 8 - Elenco regionale delle associazioni e dei movimenti femminili

1. È istituito presso il Centro l'Elenco regionale delle associazioni e dei movimenti femminili, di seguito denominato Elenco, anche per consentire la convocazione dell'assemblea regionale di cui all'articolo 7, comma 3.

2. La gestione dell'Elenco è affidata al responsabile del Centro, di cui all'articolo 14 il quale provvede, tempestivamente, ad effettuare gli eventuali aggiornamenti e le cancellazioni.

3. Possono essere iscritte nell'Elenco di cui al comma 1, presentando il proprio atto costitutivo, tutte le associazioni e i movimenti femminili il cui statuto o atto costitutivo preveda finalità tra quelle previste dalla presente legge.

4. L'Elenco è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.”

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