La L.R. 10/11/2014, n. 65 ha abrogato il presente articolo, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie e finali di cui al capo I, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa L.R. 65/2014, così recitava:

"Art. 34 (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 1/2005) — 1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 19 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è aggiunto il seguente:

“2 ter. Qualora il garante regionale della comunicazione non appartenga alla struttura regionale, allo stesso è attribuita un’indennità di funzione la cui entità, calcolata su base annua, è determinata con deliberazione dalla Giunta regionale in misura non superiore al 44 per cento di quella spettante al Presidente della Giunta regionale.”."

Dalla redazione