La L.R. 10/11/2014, n. 65 ha abrogato il presente articolo, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie e finali di cui al capo I, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa L.R. 65/2014, così recitava:

“Art. 1 - Inserimento del capo III bis al titolo IV della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) — 1. Dopo il capo III del titolo IV della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è inserito il presente capo:

“Capo III bis - Disposizioni in materia di porti e approdi turistici

Art. 47 bis - Procedimento per la previsione di nuovi porti, ampliamento o riqualificazione di quelli esistenti

1. Qualora non inserite nel piano di indirizzo territoriale di cui all’articolo 48, le previsioni di nuovi porti, ampliamento o riqualificazione di quelli esistenti costituiscono variazione del piano di indirizzo territoriale medesimo e sono approvate mediante l’accordo di pianificazione di cui all’articolo 21 tra le amministrazioni territorialmente interessate.

Art. 47 ter - Piano regolatore portuale

1. I piani regolatori portuali costituiscono atti di governo del territorio ai sensi dell’articolo 10, comma 1, di competenza del comune e attuano le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale per ognuno dei porti e approdi turistici.

2. I piani regolatori portuali di cui al comma 1 sono attuati mediante i progetti delle opere portuali e consistono nella programmazione e localizzazione degli interventi da realizzare per le funzioni e le specializzazioni che lo scalo marittimo è destinato a svolgere, compresi i servizi connessi.

3. I progetti delle opere dedicate alla nautica da diporto di cui all’articolo 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione dei beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono conformi al piano regolatore portuale.

4. La realizzazione delle opere di cui al presente articolo è effettuata nel rispetto della disciplina dell’attività edilizia di cui titolo VI.”.”

Dalla redazione