Articolo abrogato dall’art. 22, comma 1, della L.R. 05/12/2018, n. 68, così recitava:

"Art. 17 - Contributi agli enti locali per la redazione degli atti di governo del territorio

1. La Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2018 a concedere contributi ai comuni singoli, con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, per la redazione del piano strutturale e/o del piano operativo.

2. I contributi sono assegnati secondo le modalità operative stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

3. I contributi regionali non possono superare l'80 per cento del costo complessivo a carico dei comuni.

4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, per l'anno 2018 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti previsti dalla Missione 8 "Assetto del territorio ed Edilizia Abitativa", Programma 01 "Urbanistica e Assetto del Territorio", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018."

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