Commi abrogati dalla L.R. 27/12/2018, n. 74, così recitavano:

"1. L’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario) è commisurata:

a) limitatamente alle concessioni del demanio idrico e delle relative aree di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), al cinquanta per cento del canone di concessione;

b) limitatamente alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), della l.r. 80/2015, al dieci per cento del canone di concessione.

2. L’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, limitatamente alle concessioni del demanio idrico e delle relative aree nonché alle concessioni di derivazione di acque pubbliche di cui alla l.r. 80/2015, così come determinata ai sensi del comma 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016."

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