N277 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall’art. 66, comma 1, della L.R. 08/07/2016, n. 43 e, successivamente, sostituito dall’art. 37, comma 1, della L.R. 22/11/2019, n. 69.

La Sent. Corte Cost. 13/01/2021, n. 2, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, della L.R. 22/11/2019, n. 69, limitatamente ai commi 3 e 4.

Si riporta il testo dell'articolo nella versione precedente:

“Art. 168. Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e verifiche della struttura regionale.

1. Nelle zone di cui all'articolo 167, l'interessato presenta la richiesta di autorizzazione alla struttura regionale competente tramite lo sportello unico.

2. La struttura regionale competente verifica i progetti delle opere ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 167, accertando la corretta applicazione delle norme tecniche e dei criteri di progettazione ed esecuzione delle opere stesse.

3. La verifica sui progetti, preso atto della relazione di calcolo asseverata dal progettista, è svolta considerando:

a) l'idoneità del sito e della scelta del sistema strutturale ai fini della resistenza sismica;

b) il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni realizzate in zona sismica;

c) la congruità degli elementi strutturali e dei particolari costruttivi adottati al fine della realizzazione dello schema resistente previsto.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1, è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta ed è trasmessa al richiedente ed allo sportello unico.

5. Salvo quanto previsto al comma 8, gli adempimenti di cui al presente articolo sono prescritti anche per le varianti le quali comportino mutamenti sostanziali alle strutture portanti e che, nel corso dei lavori, si intenda apportare al progetto originario presentato alla struttura regionale competente.

6. Salvo quanto previsto al comma 8, le varianti che non comportano mutamenti sostanziali alle strutture portanti e che, nel corso dei lavori si intenda apportare al progetto originario presentato, sono assoggettate al mero preavviso scritto con contestuale deposito del progetto.

7. Per varianti che comportano mutamenti sostanziali alle strutture portanti si intendono quelle, individuate con il regolamento di cui all'articolo 181, che producono una significativa modifica al comportamento strutturale del progetto originario.

8. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 181, è necessario il preventivo rilascio dell'autorizzazione per tutte le varianti che, nel corso dei lavori, si intenda apportare al progetto originario presentato alla struttura regionale competente.”.

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