Lettera modificata dall’art. 54, comma 1, della L.R. 08/07/2016, n. 43 e, successivamente, dall’art. 13, comma 1, della L.R. 01/12/2021, n. 47.

Ai sensi dell'art. 45, comma 1, della L.R. 01/12/2021, n. 47, le modifiche introdotte alle categorie e tipologie di intervento edilizio previste dal presente articolo, non incidono sulla disciplina sostanziale degli interventi urbanistico-edilizi contenuta negli strumenti urbanistici vigenti al 18/12/2021 e rilevano solo, nel rispetto della normativa statale di riferimento, ai fini dell'individuazione del regime amministrativo necessario per la realizzazione degli interventi medesimi, e dei provvedimenti sanzionatori di cui al titolo VII, capo II della presente legge regionale, in caso di violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia.

Dalla redazione