Articolo abrogato dalla L.R. 22/11/2019, n. 69.

L’articolo 165 così recitava:

“Art. 165 - Riparazioni

1. Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza rispetto alle azioni sismiche di cui agli articoli 160, 161, 162 e 163.

2. I criteri per le riparazioni sono dettati con le norme tecniche di cui all’articolo 158, comma 1.”

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