Articolo abrogato dalla L.R. 22/11/2019, n. 69.

L’articolo 162 così recitava:

“Art. 162 - Accertamenti sui terreni di fondazione

1. Costituiscono oggetto di specifico accertamento da parte del progettista dell’opera che deve essere realizzata in zone sismiche, definite ai sensi dell’articolo 158, le caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione.

2. Sono terreni di fondazione oggetto dagli accertamenti di cui al comma 1, i terreni che costituiscono il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi.

3. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti di cui al comma 1, sono estesi al di fuori dell’area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi.”

Dalla redazione