N34 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dalla L.R. 19/03/2015, n. 30. Il comma 3 dell’articolo 22 così recitava: “3. Ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza il personale è iscritto, fin dalla data di inizio dei rapporto di lavoro presso l'ente, all'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P.) e precisamente alla gestione autonoma ex C.P.D.E.L. per quanto riguarda il trattamento di pensione, e alla gestione autonoma ex I.N.A.D.E.L. per l'indennità di fine servizio.”

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