Comma abrogato dalla L.R. 19/03/2015, n. 30. Il comma 1 dell’articolo 16 così recitava: “1. Il regolamento del Parco è adottato entro sei mesi dall'approvazione del piano, e approvato dal consiglio direttivo del Parco applicando le disposizioni di cui al titolo II della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), previo parere obbligatorio della comunità del Parco e del comitato scientifico, nonché previo parere vincolante della Giunta regionale. Nel caso in cui il piano sia approvato per fasi successive, mediante il ricorso allo stralcio della disciplina di una o più parti, lo stralcio può interessare il regolamento del Parco al fine di garantire coerenza fra i due strumenti. Le modifiche al regolamento ovvero gli eventuali stralci seguono le procedure di adozione ed approvazione del regolamento stesso. Il regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette), da ultimo modificato con legge 9 dicembre 1998, n. 426.”

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