Articoli abrogati dalla L.R. 23/11/2018, n. 62, così recitavano:

"Art. 11 – Modifica all’articolo 13 della l.r. 28/2005

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), è abrogata.


Art. 12 - Modifica all’articolo 14 della l.r. 28/2005

1. Il comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“4. Ai cittadini degli stati membri dell’Unione europea ed alle società costituite in conformità alla legislazione di uno stato membro dell’Unione europea ed aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione europea si applica quanto previsto dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).”.


Art. 13 – Sostituzione dell’articolo 110 della l.r. 28/2005

1. L’articolo 110 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 110 – (Decorrenza, abrogazioni e norme transitorie in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione dei carburanti)

1. Le disposizioni della presente legge, fatto salvo quanto previsto agli articoli 111, 111 bis e 111 ter, si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 3.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 3 sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);

b) legge regionale 29 settembre 2003, n. 52 (Inserimento dell’articolo 10 bis nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 “Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”).

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 3 i comuni adeguano i propri regolamenti alla presente legge e i propri atti di programmazione alla disciplina regionale.

4. Fino all’approvazione degli atti di programmazione e dei regolamenti di cui al comma 3 si applicano gli atti comunali vigenti per le parti non incompatibili con le disposizioni della presente legge.”.


Art. 14 – Inserimento dell’articolo 111 ter nella l.r. 28/2005

1. Dopo l’articolo 111 bis della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“Art. 111 ter - (Decorrenza delle disposizioni in materia di distribuzione di carburanti)

1. Le disposizioni in materia di distribuzione di carburanti di cui al titolo II, capo VII e le altre disposizioni ad esse collegate si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di modifica del capo VII del titolo II della l.r. 28/2005, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 83 bis, comma 21, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”."

Dalla redazione