Articolo abrogato dalla L.R. 23/11/2018, n. 62, così recitava:

"Art. 64 - Disposizione generale

1. Le grandi strutture di vendita possono essere localizzate solo in aree o in edifici che abbiano una specifica destinazione d’uso per grandi strutture di vendita. Fino all’inserimento nel piano territoriale d’indirizzo di un limite dimensionale massimo possono essere autorizzate grandi strutture di vendita fino al limite di 15.000 metri quadrati di superficie di vendita.

1 bis. Fino al termine di cui al comma 1, il limite dimensionale massimo di cui al comma 1 può essere elevato a 20.000 metri quadrati solo per le grandi strutture la cui superficie di vendita sia destinata almeno per il 90 per cento al settore merceologico non alimentare, che si caratterizzino per un’offerta merceologica tale da poter risultare di particolare interesse per un mercato anche di scala sovraregionale, da valutare in sede di conferenza di servizi di cui all’articolo 18 sexies della l.r. 28/2005, a condizione che tale dimensione sia nei limiti dimensionali previsti dal relativo piano attuativo già approvato al 29 settembre 2012."

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