Comma abrogato dall’art. 19, comma 3, della L.R. 20/03/2024, n. 11, così recitava:

“3. I titolari degli impianti privi di titolo abilitativo rilasciato dal comune e che non abbiano procedimenti abilitativi pendenti, presentano domanda di rilascio del titolo abilitativo con la seguente cadenza temporale dall’entrata in vigore della presente legge:

a) stazioni radio base per la telefonia cellulare e impianti a loro servizio, entro novanta giorni;

b) impianti per la radiodiffusione televisiva analogica e digitale e relativi ponti radio, entro centoventi giorni;

c) impianti per la radiodiffusione radiofonica e relativi ponti radio, entro centocinquanta giorni;

d) altri impianti di radiocomunicazione e per servizi internet, entro centottanta giorni.”

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