Comma sostituito dall’art. 1, comma 2, della L.R. 27/01/2004, n. 5 e, successivamente, abrogato dall’art. 3, comma 1, della L.R. 27/12/2010, n. 63, così recitava:

"1. I contributi di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n. 896 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche) come modificata dalla legge 8 novembre 1995, n. 470, dovuti dal soggetto utilizzatore in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti con potenza superiore a 3MW che utilizzano risorse geotermiche, sono così stabiliti:

a) 0,001148 euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ai comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando, comunque, ai comuni sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento;

b) 0,000574 euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico alla Regione."

Dalla redazione