Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 05/02/2000, n. 14 e, successivamente, abrogato dall'art. 107, comma 1, della L.R. 18/06/2012, n. 29, così recitava:

“Art. 10 - Istituzione della R.E.A S.p.A.

1. La Regione promuove la costituzione di una società per azioni, denominata R.E.A. (Regional Energy Agency), a prevalente partecipazione della Regione e degli Enti locali, ai sensi degli artt. 57 e 59 dello statuto. La R.E.A. S.p.A. è aperta alla partecipazione degli altri soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell'energia, ed in particolare delle agenzie per l'energia costituite ed operanti a livello locale.

2. La R.E.A. S.p.A. opera in materia di risparmio e razionalizzazione delle risorse energetiche, dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e costituisce supporto tecnico-conoscitivo per la pianificazione e per l'esercizio delle funzioni della Regione e degli Enti locali nonché per gli interventi degli altri soggetti pubblici e privati nel settore.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone all'approvazione del Consiglio regionale lo schema dello statuto della R.E.A. S.p.A., previa verifica con gli organismi rappresentativi degli Enti locali, perseguendo la massima partecipazione ed il coinvolgimento degli Enti locali stessi. Contestualmente la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale in ordine alla disponibilità dei soggetti partecipanti alla R.E.A. S.p.A. e sullo stato di attuazione della presente legge e del P.E.R. a livello locale. A seguito dell'approvazione dello schema di statuto la Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per la costituzione della R.E.A. S.p.A.

4. I rapporti tra la Regione e la R.E.A. S.p.A. in ordine alle attività di cui al comma 2, svolte dalla R.E.A. S.p.A. e riferite all'esercizio delle funzioni regionali, sono regolati da apposita convenzione.”

Dalla redazione