Comma aggiunto dall’art. 1, comma 3, della L.R. 27/01/2004, n. 5 e, successivamente, abrogato dall’art. 3, comma 1, della L.R. 27/12/2010, n. 63, così recitava:

"1-bis. I contributi, come stabiliti dal comma 1, decorrono a partire dalla produzione geotermoelettrica 2003; gli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 1995, n. 470 concernente modifiche alla l. 896/1986, sono stabiliti per un importo pari al 100 per cento della variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi al consumo indicata dall'ISTAT."

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