La L.R. 10/11/2014, n. 65 ha abrogato il presente articolo, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie e finali di cui al capo I, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa L.R. 65/2014, così recitava:

"Art. 33 (Modifiche all’articolo 134 della l.r. 1/2005) — 1. La rubrica dell’articolo 134 della l.r. 1/2005 è sostituita dalla seguente: “Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di SCIA o in totale difformità o con variazioni essenziali”.

2. Il comma 1 dell’articolo 134 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 79, comma 2, lettera d), eseguiti in assenza di SCIA, in totale difformità da essa o con variazioni essenziali sono demoliti oppure rimossi e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali e degli atti di governo del territorio entro il termine stabilito dal comune con propria ordinanza, decorso il quale l’ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell’abuso.”.

3. Il comma 4 dell’articolo 134 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“4. In caso di inerzia, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 129, comma 6.”."

Dalla redazione