La L.R. 10/11/2014, n. 65 ha abrogato il presente articolo, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie e finali di cui al capo I, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa L.R. 65/2014, così recitava:

"Art. 25 (Modifiche all’articolo 119 della l.r. 1/2005) — 1. Il comma 2 dell’articolo 119 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“2. La SCIA comporta la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza delle spese di urbanizzazione ad eccezione degli interventi di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera d), ed e), per i quali è dovuto anche il contributo relativo al costo di costruzione.”."

Dalla redazione