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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 22 (Inserimento dell’articolo 84 bis nella l.r. 1/2005) — 1. Dopo l’articolo 84 della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:
“Art. 84 bis - Poteri di vigilanza in caso di SCIA
1. Con riferimento agli interventi di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a) e a quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 79, comma 2, lettera d), il decorso del termine di cui all’articolo 84, comma 6, non preclude la potestà di controllo, anche a campione, del comune nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 129.
2. Nei casi di SCIA relativa ad interventi di cui all’articolo 79, comma 1, lettere b), d), e) ed f) e di cui all’articolo 79, comma 2, lettere a), b), c) ed e), decorso il termine di trenta giorni di cui all’articolo 84, comma 6, possono essere adottati provvedimenti inibitori e sanzionatori qualora ricorra uno dei seguenti casi:
a) in caso di falsità o mendacia delle asseverazioni, certificazioni, dichiarazioni sostitutive di certificazioni o degli atti di notorietà allegati alla SCIA medesima;
b) in caso di difformità dell’intervento dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli atti di governo del territorio o dei regolamenti edilizi;
c) qualora dall’esecuzione dell’intervento consegua pericolo di danno per il patrimonio storico-artistico, culturale e paesaggistico, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.
3. L’adozione dei provvedimenti inibitori e sanzionatori di cui al comma 2, è subordinata al previo accertamento, da parte del comune, dell’impossibilità di tutelare l’interesse pubblico protetto mediante conformazione dell’intervento segnalato alla normativa vigente. In detta ipotesi, il comune individua le opere e le modalità esecutive necessarie per conformare agli strumenti o agli atti comunali adottati o approvati ed al vigente regolamento edilizio l’intervento segnalato e ne ordina all’interessato l’esecuzione entro un termine perentorio, comunque, non inferiore a trenta giorni.
4. In caso di inottemperanza all’ordine di cui al comma 3, il comune ordina la rimozione delle opere eseguite."
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