La L.R. 10/11/2014, n. 65 ha abrogato il presente articolo, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie e finali di cui al capo I, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa L.R. 65/2014, così recitava:

"Art. 16 (Sostituzione dell’articolo 81 della l.r. 1/2005) — 1. L’articolo 81 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 81 - Caratteristiche dei progetti per gli interventi su immobili di particolare valore

1. I progetti degli interventi relativi ad immobili classificati come soggetti a restauro o comunque definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli atti di cui all’articolo 52 o dal regolamento edilizio, devono documentare gli elementi tipologici, formali e strutturali, che qualificano il valore degli immobili stessi, e dimostrare la compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la conservazione dei suddetti elementi.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 80, comma 1, lettera a), e quelli di manutenzione straordinaria relativi a immobili od a parti di immobili sottoposti alla disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o della l. 394/1991, o siti nelle zone territoriali omogenee classificate “A” ai sensi del d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti o atti comunali, o comunque classificati come soggetti a restauro o definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli atti di cui all’articolo 52, sono realizzati nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio.”."

Dalla redazione