Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 29 - Disposizioni per l'applicazione della Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, dell'articolo 2 della Legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, e dell'articolo 12 ter della Legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, in materia d'incentivi alle imprese

1. In relazione alla contrazione delle risorse a disposizione nel bilancio della Provincia per l'anno 2005 e alla conseguente necessità di ridefinire la politica degli incentivi alle imprese, la Giunta provinciale può modificare la deliberazione attuativa prevista dall'articolo 35 della Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della Legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio), anche con riguardo alle domande presentate dal 1° dicembre 2004 e non ancora definite alla data di entrata in vigore di questa legge. Qualora l'istruttoria della domanda sia stata affidata ad enti di garanzia o ad enti creditizi, ai sensi dell'articolo 15 della Legge provinciale n. 6 del 1999, le modificazioni della deliberazione attuativa si applicano anche alle domande presentate dal 1° dicembre 2004 se a queste domande, alla data di entrata in vigore di questa legge, non è ancora stata concessa l'anticipazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 15 della Legge provinciale n. 6 del 1999.

2. Per le finalità del comma 1 la Giunta provinciale può modificare le deliberazioni attuative della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati), e dell'articolo 2 della Legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, relativo all'attuazione di programmi d'interesse comunitario, anche con riguardo alle domande d'intervento presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge e non ancora definite alla medesima data.

3. Per le finalità del comma 1, e con riferimento alle leggi provinciali citate nei commi 1 e 2, la Giunta provinciale può modificare i criteri per le iniziative ammissibili a contributo nell'ambito dei patti territoriali previsti dall'articolo 12 ter della Legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate), anche con riguardo alle iniziative relative a patti sottoscritti a far data dal 1° dicembre 2004, nonché alle riaperture dei termini ed eventuali proroghe dei patti in corso approvate dalla Giunta provinciale a far data dal 1° dicembre 2004.

4. Per i fini dei commi 1, 2 e 3 le modificazioni delle deliberazioni attuative riguardanti domande già presentate alla data della loro adozione sono approvate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, e possono riguardare unicamente la rimodulazione delle percentuali di contributo.

5. I procedimenti relativi alle domande di agevolazione cui si applicano i commi 1, 2 e 3 sono sospesi fino all'approvazione delle modifiche alle deliberazioni attuative lì indicate.

6. Le deliberazioni attuative delle leggi citate dai commi 1, 2 e 3, anche in deroga alle leggi stesse, possono prevedere che le agevolazioni siano concesse anche in conto interessi, nel rispetto della normativa comunitaria e fermi restando i limiti previsti dalle leggi provinciali."

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