Articolo abrogato dall'art. 119, comma 1, della L.P. 07/08/2006, n. 5, così recitava:

“Art. 38 - Modificazioni della Legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica)

1. All'articolo 4 della Legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta provinciale fissa i termini, le modalità e le condizioni per l'attuazione di quest'articolo.";

b) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.

2. Nel comma 4 dell'articolo 5 della Legge provinciale n. 29 del 1986 le parole: "entro il termine del 30 aprile, la Giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di contributo, il dirigente del servizio provinciale competente in materia d'istruzione".

3. All'articolo 11 della Legge provinciale n. 29 del 1986 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta provinciale fissa i termini e le modalità per la presentazione delle domande ai comprensori, nonché le condizioni per l'individuazione, da parte della Giunta provinciale, degli interventi da realizzare.";

b) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.”

Dalla redazione