N15 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 27/01/2022, n. 1. La modifica si applica dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari previste dall'articolo 5-ter della presente legge provinciale.

In seguito articolo abrogato dall'art. 49, comma 7, della L.P. 04/08/2022, n. 10, così recitava:

"Art. 2-quater - Esame preliminare da parte del Tavolo di coordinamento

1. Prima della presentazione della domanda di autorizzazione unica per gli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiodiffusione, o della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, della comunicazione, della dichiarazione o altro istituto di semplificazione ai sensi dell'articolo 2-sexies, è sottoposto all'esame preliminare del Tavolo di coordinamento, per la valutazione della sua localizzazione, il progetto di:

a) nuove strutture destinate a ospitare impianti fissi per le telecomunicazioni collocate in siti sensibili individuati dal comune territorialmente competente ai sensi del regolamento previsto dall'articolo 61 della legge provinciale n. 10 del 1998;

b) nuove strutture destinate a ospitare impianti fissi per le telecomunicazioni non conformi ai criteri generali di localizzazione, diversi da quelli relativi ai siti sensibili, individuati dal regolamento previsto dall'articolo 61 della legge provinciale n. 10 del 1998;

c) nuove strutture destinate a ospitare impianti fissi per le telecomunicazioni o la radiodiffusione, o relative modifiche, che necessitano della dichiarazione di pubblica utilità, nei casi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2-octies.

2. Nei casi previsti dal comma 1, sono analizzate, in contraddittorio con il soggetto proponente, le localizzazioni alternative che offrano la possibilità di erogazione del servizio a sostanziale parità di condizioni tecniche, tenendo conto della tipologia degli impianti e dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici.

3. Il Tavolo di coordinamento per l'esame preliminare previsto da questo articolo è convocato entro dieci giorni dalla presentazione del progetto. L'esame preliminare è concluso entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto."

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