N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 72, comma 1, della L.P. 09/03/2016, n. 2, così recitava:

Art. 18 - Modifica dell'articolo 23 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23

1. Nel comma 1 dell'articolo 23 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, le parole: "Sono escluse" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta provinciale dispone l'esclusione", le parole: "le persone" sono sostituite dalle seguenti: "delle persone" e la parola: "precedenti" è soppressa.”

Il comma 2 dell’art. 72 della L.P. 09/03/2016, n. 2 dispone che il presente articolo continua ad applicarsi finché non trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 73 della L.P. 09/03/2016, n. 2.

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