Articolo abrogato dalla L.P. 17/06/2010, n. 14.

L’articolo 4 così recitava:

“Art. 4 - Coordinamento provinciale per il turismo

1. Al fine di favorire la concertazione nella definizione della politica turistica provinciale è istituito il coordinamento provinciale per il turismo, che formula proposte ed esprime pareri obbligatori in ordine agli atti di programmazione provinciale individuati dal regolamento di esecuzione della presente legge, in particolare in materia di urbanistica e viabilità, e alla formazione delle linee guida per la politica turistica e dei progetti di cui all'articolo 3 di interesse provinciale, anche avvalendosi delle analisi, degli studi e delle ricerche dell'osservatorio provinciale per il turismo di cui all'articolo 5.

2. Il coordinamento provinciale per il turismo è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura.

3. Il regolamento di esecuzione della presente legge definisce le modalità per lo svolgimento dei compiti affidati al coordinamento provinciale per il turismo e la sua composizione, assicurando la partecipazione degli organismi rappresentativi dei comuni trentini, delle associazioni di categoria interessate al turismo nonché dei soggetti che svolgono attività di promozione turistica sul territorio provinciale.”

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