Articolo abrogato dalla L.P. 12/08/2020, n. 8.

L’articolo 18 così recitava:

“Art. 18 - Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura dell'onere stimato in 27.300,00 euro per l'esercizio finanziario 2002 ed in 54.600,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2003 e 2004 derivante dall'applicazione dell'articolo 5, si provvede mediante riduzione di quote di pari importo e per i medesimi esercizi finanziari del fondo per nuove leggi - spese correnti (unità di base 95.1.110) del bilancio, di cui all'articolo 2 della L.P. 31 dicembre 2001, n. 12 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 3, si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui agli articoli 19, comma 1, lettera a), e 21 della legge provinciale n. 21 del 1986.

3. Per i fini di cui all'articolo 6, comma 4, è autorizzata la spesa di 100.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2002.

4. Alla copertura dell'onere di 100.000,00 euro a carico dell'esercizio finanziario 2002, derivante dall'applicazione del comma 3, si provvede mediante riduzione di una quota di pari importo del fondo per nuove leggi - spese in conto capitale (unità di base 95.1.210) per l'esercizio finanziario 2002 del bilancio, di cui all'articolo 2 della L.P. 31 dicembre 2001, n. 12.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13 si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 71 bis della legge provinciale n. 21 del 1986.

6. Alla copertura della minore entrata stimata in 50.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2002, derivante dall'applicazione dell'articolo 16, si provvede mediante riduzione di una quota di pari importo del fondo per nuove leggi - spese correnti (unità di base 95.1.110) per l'esercizio finanziario 2002 dello stato di previsione della spesa, di cui all'articolo 2 della L.P. 31 dicembre 2001, n. 12.

7. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della L.P. 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dagli articoli 7 e 9 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.”

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