Articolo abrogato dalla L.P. 12/08/2020, n. 8.

L’articolo 17 così recitava:

“Art. 17 - Regolamento di esecuzione

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale delibera, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, il regolamento di esecuzione della presente legge.

2. Gli articoli 4, 9 e 11 trovano applicazione dalla data di approvazione del regolamento di esecuzione della presente legge.”

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