Articolo abrogato dalla L.P. 12/08/2020, n. 8.

L’articolo 16 così recitava:

“Art. 16 - Misure straordinarie per il sostegno delle attività economiche penalizzate dalla carenza di precipitazioni nevose nella stagione invernale 2001-2002

1. I finanziamenti per i fondi rischi previsti sull'unità previsionale di base 45.1.240 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 a favore del Consorzio di garanzia collettiva fra le imprese commerciali e turistiche della provincia di Trento - Terfidi - con sede in Trento possono essere utilizzati in favore delle imprese esercenti le attività di cui alla lettera H "Alberghi e ristoranti" della classificazione delle attività economiche - ATECO '91, escluso il codice 55.5. "Mense e fornitura di pasti preparati", in deroga ai criteri di cui all'articolo 124, comma 3, della L.P. 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia), come da ultimo modificato dall'articolo 32 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, fino alla concorrenza di 250.000,00 euro.

2. Per il periodo di imposta in corso alla data 1 gennaio 2002 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i soggetti in possesso dei requisiti di localizzazione di cui al comma 3 esercenti le attività di cui alla lettera H "Alberghi e ristoranti" della classificazione delle attività economiche - ATECO '91, escluso il codice 55.5. "Mense e fornitura di pasti preparati", è determinata nella misura del 3,25 per cento.

3. A tal fine la Giunta provinciale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con propria deliberazione le aree territoriali, anche di livello subcomunale, ove nel periodo 24 novembre 2001 - 1 aprile 2002, per carenza di precipitazioni nevose, il mancato esercizio delle piste da sci ha cagionato rilevanti diseconomie di gestione a carico delle attività di cui al comma 1.

4. La verifica del mancato esercizio delle piste è effettuata dal servizio provinciale competente in materia di turismo ricorrendo, se necessario, a conforme dichiarazione del sindaco del comune interessato.

5. Le variazioni di gettito conseguenti alle disposizioni di cui al comma 2 non sono considerate ai fini della determinazione delle eccedenze di cui all'articolo 42, comma 7, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), come da ultimo modificato dall'articolo 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.”

Dalla redazione