Articolo abrogato dalla L.P. 12/08/2020, n. 8.

L’articolo 14-bis così recitava:

“Art. 14-bis - Clausola valutativa

1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sui seguenti aspetti:

a) come si è evoluto il mercato turistico in Trentino e quali sono le tendenze in atto di cui tenere conto per incentivare e promuovere l'offerta turistica provinciale;

b) come e in che misura l'attività della società prevista dall'articolo 6 ha favorito la promozione dell'attività turistica e del territorio del Trentino, in particolare nei mercati internazionali;

c) qual è l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per soggetto beneficiario in relazione ai finanziamenti previsti dall'articolo 9, comma 8, evidenziando i principali risultati raggiunti e le eventuali criticità incontrate;

d) quali sono le risorse stanziate ed erogate per i contributi previsti dagli articoli 12-sexies, 13 e 13-bis, evidenziando i principali risultati raggiunti e le eventuali criticità incontrate;

e) quali sono i principali risultati derivanti dall'organizzazione e dalla vendita di servizi e pacchetti turistici trentini ai sensi dell'articolo 14.”

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