Articolo abrogato dalla L.P. 12/08/2020, n. 8.

L’articolo 14 così recitava:

“Art. 14 - Servizi e pacchetti turistici trentini

1. La Provincia rilascia l'autorizzazione all'organizzazione e alla vendita di servizi e pacchetti turistici, come definiti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), formati esclusivamente da prodotti turistici trentini, ai soggetti previsti dagli articoli 6 e 9 nonché alle associazioni pro loco e ai loro consorzi previsti dal capo III-bis, secondo quanto disposto dalla legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo); in tal caso non si applicano le lettere a), c) ed e) del comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 9 del 1988. Nei pacchetti turistici formati ai sensi di questo articolo possono essere inseriti ulteriori servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio prodotti al di fuori del territorio provinciale.”

Dalla redazione