Articolo abrogato dalla L.P. 12/08/2020, n. 8.

L’articolo 12-septies così recitava:

“Art. 12-septies - Promozione dei servizi turistici di territorio

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 nel bilancio provinciale possono essere finanziati progetti di promozione dei servizi turistici di territorio, proposti dai soggetti indicati negli articoli 9 e 12-quater, comma 3, per lo svolgimento di servizi di mobilità e altri servizi d'interesse generale integrativi dell'offerta turistica di utilità collettiva, che assicurino migliori condizioni di fruizione del territorio.

2. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, determina le modalità attuative di questo articolo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea relativa ai servizi d'interesse economico generale e ai servizi di trasporto di passeggeri, e, in particolare, definisce i criteri e le modalità per l'individuazione dei servizi turistici, per l'elaborazione dei progetti, per la determinazione ed erogazione dei contributi a carico del fondo, tenuto conto degli apporti finanziari assicurati dai soggetti indicati negli articoli 9 e 12-quater.

Dalla redazione