Articolo abrogato dalla L.P. 12/08/2020, n. 8.

L’articolo 12-sexies così recitava:

“Art. 12-sexies - Contributi a favore delle associazioni pro loco e dei loro consorzi

1. Per la realizzazione delle attività previste dal comma 1 dell'articolo 12-ter la Provincia può concedere contributi, nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile, alle associazioni pro loco iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 12-ter.

2. Ai consorzi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 12 quater la Provincia può concedere contributi per le spese di gestione e di funzionamento dei relativi uffici.

3. La Provincia può concedere contributi nella misura massima prevista dal comma 1 anche per le attività previste dal comma 3 dell'articolo 12-quater.

4. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le tipologie di iniziative finanziabili, compresa l'adesione ai progetti strategici su scala provinciale previsti dall'articolo 6, comma 1.1. e i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi previsti da quest'articolo.

5. Con la medesima deliberazione di cui al comma 4 la Giunta provinciale definisce le modalità per favorire l'aggregazione dei consorzi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 12-quater.”

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