Articolo abrogato dalla L.P. 12/08/2020, n. 8.

L’articolo 12-ter così recitava:

“Art. 12-ter - Elenco delle associazioni pro loco

1. Per i fini di cui all'articolo 12-sexies le associazioni pro loco sono iscritte nell'apposito elenco istituito dal servizio provinciale competente in materia di turismo qualora svolgano le seguenti attività:

a) valorizzazione delle risorse naturali, culturali e storiche della località;

b) realizzazione di attività di animazione turistica a carattere locale come iniziative di interesse turistico, ricreativo, sportivo e culturale;

c) altre attività a carattere locale volte a favorire lo sviluppo della cultura dell'accoglienza turistica.

2. Le associazioni pro loco di cui al comma 1 utilizzano la denominazione "pro loco" nell'insegna e in tutte le forme di comunicazione.

3. Il regolamento di esecuzione di questa legge definisce i requisiti e le modalità di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e i criteri e le modalità per la cancellazione dal medesimo.”

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