Articolo abrogato dalla L.P. 12/08/2020, n. 8.

L’articolo 10 così recitava:

“Art. 10 - Disposizioni per il commissariamento e la liquidazione delle aziende di promozione turistica

1. A decorrere dalla data di riconoscimento del soggetto di cui all'articolo 9 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, cessano di operare in ciascuna azienda di promozione turistica di cui al titolo III della legge provinciale n. 21 del 1986, come da ultimo modificato dall'articolo 43 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1, il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e il presidente previsti rispettivamente agli articoli 30, 33 e 36 della medesima legge; le funzioni dei predetti organi sono svolte dal presidente di ciascuna azienda in qualità di commissario straordinario che dura in carica fino a un massimo di un anno. In caso di impedimento o dimissioni del commissario straordinario la Giunta provinciale provvede alla sua sostituzione.

2. Concluso il periodo di commissariamento straordinario di cui al comma 1 ciascuna azienda di promozione turistica è posta in liquidazione. A tale scopo la Giunta provinciale nomina un commissario liquidatore che resta in carica fino a un massimo di dodici mesi, salvo proroga motivata stabilita dalla Giunta provinciale nella misura massima di tre mesi. Fino alla data di apertura della liquidazione di ciascuna azienda nell'ambito territoriale di riferimento continuano ad applicarsi le disposizioni provinciali che concernono le aziende di promozione turistica.

3. Ai fini della liquidazione il commissario redige il rendiconto generale finale dell'ente. Esso è composto dal conto finanziario, relativo alla gestione del bilancio fino alla data di riferimento del rendiconto generale finale, dal rendiconto patrimoniale, riportante la situazione dell'attività e delle passività dell'ente alla data medesima, nonché da una relazione illustrativa. Il rendiconto generale finale è redatto in conformità alle norme in materia di contabilità e bilancio dell'ente ovvero, in mancanza, alle norme di legge e regolamentari della Provincia nelle medesime materie; esso è assoggettato al parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti, che deve attestarne la correttezza dei valori contabili riportati.

4. Il commissario liquidatore trasferisce i beni immobili e i relativi arredi di proprietà delle aziende di promozione turistica di cui al titolo III della legge provinciale n. 21 del 1986, a titolo gratuito, in proprietà al comune nel cui territorio è situato il bene, purché siano destinati a finalità turistiche. La Provincia subentra nei rapporti attivi e passivi non liquidati. Le eventuali eccedenze attive finali sono destinate ad iniziative a favore del turismo previste dalle leggi vigenti.

5. La Provincia stabilisce il compenso dei commissari in base all'entità dei bilanci e alla dimensione degli ambiti territoriali di ogni azienda di promozione turistica. Dalla data di apertura della liquidazione cessa ogni attività svolta dalle aziende di promozione turistica ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1986.

5-bis. I marchi di cui è titolare ciascuna azienda di promozione turistica sono trasferiti alla Provincia la quale, su richiesta, può cederli in licenza esclusiva, a titolo gratuito, ai soggetti di cui all'articolo 9 competenti per ambito. La Provincia riconosce ai soggetti licenziatari la facoltà di sub-licenza. Le autorizzazioni all'uso del marchio rilasciate dalle aziende di promozione turistica mantengono validità fino alla data di cessazione della medesima autorizzazione, stabilita e preventivamente comunicata agli interessati da parte dei soggetti di cui all'articolo 9.

5-ter. La Provincia trasferisce alle aziende di promozione turistica in liquidazione i fondi necessari per far fronte ad oneri sopravvenuti dopo l'apertura della liquidazione.”

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