Articolo abrogato dalla L.P. 29/12/2017, n. 17.

L’articolo 6-ter così recitava:

“Art. 6-ter - Partecipazione della Provincia a società costituite per la promozione turistica interregionale

1. La Provincia è autorizzata a partecipare, anche promuovendone la costituzione, a società di capitali consortili aventi come oggetto sociale la realizzazione di iniziative di promozione turistica e territoriale a valenza interregionale, i cui benefici ricadano anche sul territorio provinciale, a condizione che alle società partecipino altre regioni o province.

2. La Provincia può concedere alle società di cui al comma 1 finanziamenti rapportati alla quota di partecipazione, se lo statuto prevede l'obbligo, a carico dei soci, di versare contributi ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile. La necessità di tali finanziamenti deve risultare da un bilancio previsionale approvato dal competente organo societario.”

Dalla redazione