Articolo abrogato dalla L.P. 12/08/2020, n. 8.

L’articolo 1 così recitava:

“Art. 1 - Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento riconosce il ruolo fondamentale del turismo quale risorsa per lo sviluppo dell'economia provinciale e per la crescita culturale e sociale. A tal fine:

a) promuove la vocazione turistica del Trentino realizzando e sostenendo azioni di marketing turistico-territoriale;

b) promuove uno sviluppo turistico sostenibile, orientato alla qualità e all'innovazione, tenendo conto delle peculiarità dell'ambiente, delle risorse disponibili nonché degli interessi della popolazione locale e dei turisti;

c) formula le scelte di politica turistica tenendo conto della collocazione territoriale del Trentino nel contesto alpino, italiano ed europeo;

d) considera, nella definizione degli interventi di politica turistica, gli interessi delle diverse istituzioni e delle comunità locali individuando idonee forme di concertazione e cooperazione secondo principi di sussidiarietà e responsabilità.

2. La Provincia orienta la programmazione, l'attività amministrativa e le politiche settoriali di incentivazione al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.”

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