Articolo abrogato dall'art. 32, della L.P. 19/02/2002, n. 1, così recitava:

“Art. 14 - Modifiche alla legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 38

1. Alla legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

- all'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:

"Delle agevolazioni previste dal presente articolo potrà fruire anche l'Azienda consorziale municipalizzata di Primiero per la realizzazione dell'impianto idroelettrico Zivertaghe.";

- all'articolo 10, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"La liquidazione ha luogo sulla base della documentazione comprovante l'avvenuta stipula del contratto di finanziamento e la dichiarazione dell'erogazione dello stesso da parte dell'istituto finanziatore.

L'erogazione è disposta in rate semestrali scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dalla data delle singole erogazioni dei finanziamento.";

- dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente nuovo articolo:

"Art. 10 bis - Revoca dei contributi.

In caso di mancata attuazione delle iniziative programmate o di difformità delle stesse rispetto alle indicazioni di cui agli articoli 2 e 3 le agevolazioni previste dalla presente legge sono revocate e le somme eventualmente erogate devono essere restituite alla Provincia. La revoca è disposta dalla Giunta provinciale.

Al recupero delle agevolazioni si provvede con le modalità e le procedure previste dall'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.".”

Dalla redazione