Articolo abrogato dalla tabella A), del D.P.G.P. 25/09/2000, n. 24-42/Leg, così recitava:

“Art. 3 - Piano di intervento

1. In relazione alle indicazioni del piano di fattibilità e sulla base delle domande presentate, la Giunta provinciale approva, entro il 30 novembre di ogni anno, un piano di intervento con il quale sono individuate le opere e le attrezzature da ammettere a finanziamento, con l'indicazione dei tempi e delle entità di realizzazione previste in ciascun anno, lo stato di attuazione delle opere e di acquisto delle attrezzature già incluse nei piani precedenti, l'entità della realizzazione e degli acquisti delle medesime per l'anno di riferimento, nonché l'ammontare delle agevolazioni recate dalla presente legge in corrispondenza dei tempi e delle modalità di realizzazione delle opere stesse e di acquisto delle attrezzature.”

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