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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 15 - Modificazioni della legge provinciale n. 32 del 1990
1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale n. 32 del 1990 è inserita la seguente:
“m-bis) alla raccolta di biomassa legnosa per scopi energetici.”
2. All’articolo 7 della legge provinciale n. 32 del 1990 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 le parole: “in possesso di requisiti di affidabilità tecnico-economica e di specifica esperienza e competenza in materia ambientale, che abbiano alle dipendenze o si impegnino ad assumere a tempo indeterminato soggetti appartenenti a particolari fasce deboli così come esplicitato nell’articolo 4, comma 4, nonché, anche con contratto a termine, disoccupati iscritti alle liste di collocamento e relativamente ad attività di studio, ricerca e catalogazione, giovani neo-diplomati e neo-laureati” sono sostituite dalle seguenti: “e cooperative sociali o loro consorzi, in possesso dei requisiti di affidabilità tecnico-economica e di specifica esperienza e competenza nei rispettivi ambiti di attività”;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Per l’attuazione degli interventi tramite i soggetti convenzionati sono utilizzati i principi del collocamento mirato e individualizzato, al fine di rispondere alle attitudini, potenzialità ed esperienze lavorative pregresse dei lavoratori, tenendo conto delle loro condizioni fisiche e psichiche e al contempo delle richieste d’intervento inoltrate dagli enti.
1-ter. I soggetti convenzionati, di norma, assumono a tempo indeterminato i lavoratori appartenenti a particolari fasce deboli, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 4, e inoltre, anche con contratto a termine, i disoccupati iscritti alle liste di collocamento e, relativamente ad attività di studio, ricerca e catalogazione, giovani neo-diplomati o neo-laureati. I lavoratori appartenenti a particolari fasce deboli possono essere assunti anche con contratto a tempo determinato, nel rispetto dell’articolo 4, comma 4, se il contratto è funzionale alla soluzione delle problematiche del lavoratore o all’attuazione di interventi temporalmente definiti. I criteri per l’applicazione di contratti a tempo determinato ai lavoratori appartenenti a particolari fasce deboli sono definiti dalla commissione provinciale per l’impiego.
1 quater. I lavoratori indicati nel comma 1-ter sono inquadrati nell’ambito di un comparto unico di lavori socialmente utili provinciali, per realizzare gli interventi previsti da questa legge. Per le mansioni ad essi attribuite resta ferma l’applicazione del principio dell’equivalenza delle mansioni previsto dall’articolo 2103 del codice civile.”"
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