Articolo abrogato dall’art. 34, comma 1, della L.P. 29/12/2017, n. 17, così recitava:

“Art. 7 - Modificazioni dell’articolo 63-bis della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. All’articolo 63-bis della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo le parole: “La Provincia è autorizzata a promuovere la costituzione e a partecipare a una società” sono inserite le seguenti: “, anche a carattere consortile,”;

b) alla fine del comma 1 sono inserite le parole: “Per la valorizzazione, anche attraverso la vendita, del legno e dei prodotti forestali, se può essere qualificata come organismo di diritto pubblico, la società applica la vigente normativa in materia di alienazione di beni e prodotti cui sono tenuti gli enti pubblici.””

Dalla redazione