Articolo abrogato dall’art. 27, comma 1, della L.P. 07/12/2012, n. 24, così recitava:

“Art. 1 (Modificazioni dell’articolo 14 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura) — 1. All’articolo 14 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Approvazione degli strumenti urbanistici del comune e della comunità ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione di coltura e ai movimenti di terra”;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Il comune e la comunità possono sottoporre a parere della struttura provinciale competente in materia di foreste o del comitato tecnico forestale le previsioni degli strumenti urbanistici relative alle opere previste dal comma 4, lettere a) e c), nell’ambito della procedura prevista dal comma 2, e secondo la procedura prevista dal regolamento. In tal caso le autorizzazioni previste dal comma 4 sono rilasciate verificata la coerenza del progetto presentato con quanto contenuto nel suddetto parere e nel provvedimento di definitiva approvazione dello strumento urbanistico da parte della Giunta provinciale. I soggetti competenti al rilascio dell’autorizzazione possono dettare prescrizioni sulla più corretta collocazione delle opere e le migliori modalità realizzative, e possono imporre la realizzazione degli interventi compensativi o il versamento di un deposito cauzionale, secondo quanto previsto dall’articolo 17.”;

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

“5-bis. Nell’ambito della procedura stabilita dalla normativa urbanistica per l’approvazione del piano territoriale della comunità la struttura provinciale competente in materia di urbanistica acquisisce il parere della struttura provinciale competente in materia di foreste riguardo alla coerenza con il piano forestale e montano delle previsioni del piano che non hanno efficacia conformativa.

5-ter. Se la commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio evidenzia elementi di incoerenza tra lo strumento urbanistico del comune e il piano territoriale della comunità attinenti il vincolo idrogeologico e relativi a previsioni del piano che non hanno efficacia conformativa, il comune acquisisce il parere della struttura provinciale competente in materia di foreste ai fini dell’adozione definitiva del piano regolatore comunale, nell’ambito della procedura stabilita dalla normativa urbanistica per la sua approvazione.””

Dalla redazione